
A due anni dalla guida tecnica sulla scelta, l’uso e la manutenzione delle scaffalature porta pallet, Inail pubblica con Anima e Aisem un nuovo documento che non introduce obblighi inediti, ma affronta le domande emerse sul campo durante i convegni divulgativi del 2024 e del 2025. Il tema è rilevante perché le scaffalature restano uno degli elementi impiantistici più diffusi e meno compresi nei magazzini italiani, con zone grigie ricorrenti su marcatura CE, responsabilità in caso di sisma, figure professionali e gestione del parco scaffalature esistente.
Proprio perché la conformità nasce dall’intreccio tra obbligo di legge e norma tecnica volontaria, il ruolo del fornitore non si esaurisce nella progettazione e nella realizzazione dell’impianto. Modulblok affianca le aziende anche sugli aspetti normativi — dalla verifica dell’idoneità sismica delle scaffalature già installate alla validazione secondo la UNI 11636, dalla completezza della documentazione tecnica al supporto nelle attività di ispezione e manutenzione — traducendo il quadro regolatorio in scelte progettuali e gestionali verificabili.
Le scaffalature porta pallet sono, insieme ai carrelli elevatori, l’elemento impiantistico più pervasivo di un magazzino tradizionale e, paradossalmente, uno dei meno regolati da una normativa di prodotto dedicata. Non esiste, a livello europeo, una direttiva verticale sulle scaffalature statiche: la loro sicurezza si costruisce per stratificazione, incrociando il decreto legislativo 81/2008 con un corpo di norme tecniche UNI ed EN che, pur non essendo cogenti, costituiscono il riferimento condiviso per dimostrare la cosiddetta “presunzione di sicurezza” prevista dal Codice del consumo.
È in questo spazio, tra obbligo di legge e riferimento tecnico volontario, che si concentrano i dubbi interpretativi più frequenti tra datori di lavoro, responsabili di magazzino e system integrator. Per rispondere a queste incertezze Inail aveva pubblicato nel 2024, con Anima e Aisem (Associazione italiana sistemi di sollevamento, elevazione e movimentazione), la guida tecnica Scaffalature porta pallet. Guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione. Il documento è stato divulgato sul territorio nazionale nel 2024 e nel 2025 attraverso un convegno itinerante, e proprio quel confronto diretto con gli stakeholder ha permesso agli autori di raccogliere dubbi, criticità e domande da cui nasce la pubblicazione più recente: un approfondimento in formato domande e risposte, organizzato per sezioni tematiche e pensato per la consultazione pragmatica di chi si occupa quotidianamente di magazzino.
Non si tratta di una norma né di un aggiornamento legislativo. È, nelle parole stesse degli autori, “un ulteriore strumento di supporto” che approfondisce “tematiche di sicurezza di natura pratica e applicativa, provenienti dall’esperienza sul campo”. Comprendere cosa cambia significa quindi comprendere cosa viene chiarito, non cosa viene introdotto: la normativa, di per sé, resta la stessa.
Il documento è strutturato in nove sezioni — legislazione e marcatura, figure professionali, valutazione dei rischi, sismica, montaggio e riconfigurazione, formazione, impiego e utilizzo, ispezione e manutenzione, documentazione — ciascuna introdotta da un breve testo esplicativo e seguita da domande puntuali, numerate e tracciabili, con risposte che richiamano sempre la fonte legislativa o normativa applicabile.
La scelta del formato non è neutra. Le linee guida generaliste rischiano di lasciare senza risposta i casi limite: la scaffalatura acquistata usata, la riconfigurazione di un impianto esistente, la nomina di più ruoli in capo alla stessa persona in una piccola impresa. Il formato a quesiti, al contrario, consente di ancorare ogni risposta a una situazione concreta, rendendo il documento uno strumento di consultazione rapida più che un testo da leggere in sequenza.
Il punto fermo. Il riferimento legislativo cogente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di scaffalature è, e rimane, il d.lgs. 81/2008. Le norme tecniche UNI e UNI EN non sono obbligatorie, ma la loro applicazione consente di dimostrare la presunzione di sicurezza prevista dall’articolo 105, comma 3, del Codice del consumo (d.lgs. 206/2005).
È la stessa logica che regge buona parte della sicurezza industriale italiana: la norma tecnica come strumento di conformità volontaria che, se applicato, riduce l’esposizione al rischio giuridico oltre che a quello fisico.
Il primo chiarimento operativo riguarda un fraintendimento ricorrente: le scaffalature porta pallet statiche non sono soggette a marcatura CE, perché non esiste una direttiva di prodotto specifica che le riguardi. Il documento individua tuttavia due eccezioni precise, entrambe legate a regolamenti europei di recente aggiornamento:
Il dettaglio non è marginale per chi progetta magazzini autoportanti o sistemi automatici ad alta densità, dove la scaffalatura smette di essere un semplice arredo industriale e diventa parte strutturale dell’edificio o dell’impianto. In questi casi la responsabilità documentale si sposta, almeno in parte, dal solo datore di lavoro al fornitore o fabbricante, che deve garantire la conformità dell’assieme secondo il regolamento pertinente.
Il secondo asse del documento riguarda le figure professionali coinvolte nel ciclo di vita della scaffalatura. La norma tecnica di riferimento, la UNI EN 15635, individua un elenco articolato: l’utilizzatore (datore di lavoro), il redattore delle specifiche, il progettista, il progettista strutturale, il fornitore, l’installatore, il manutentore, l’ispettore, l’operatore di magazzino e, soprattutto, il PRSES.
Il PRSES — Person Responsible for Storage Equipment Safety — è la figura che il documento definisce “cardine della gestione della sicurezza del magazzino”. Nominato dal datore di lavoro, deve possedere competenze tecniche sul funzionamento in sicurezza del sistema di stoccaggio, essere in grado di dialogare con fornitori e fabbricanti, conoscere i pericoli associati alle attività di magazzino sulla base della valutazione dei rischi e presidiare la formazione necessaria a mantenere l’attrezzatura in condizioni di esercizio sicure.
Su questa figura il documento chiarisce due punti spesso equivocati. Il primo riguarda l’obbligatorietà: la nomina del PRSES non è un obbligo di legge, perché la UNI EN 15635 non è una norma cogente, ma diventa obbligatoria de facto se l’azienda decide volontariamente di applicare quella norma di processo, poiché il PRSES ne è parte costitutiva. Il secondo riguarda la sovrapponibilità dei ruoli: nelle piccole e medie imprese la stessa persona può ricoprire più figure professionali, a condizione di possedere le competenze necessarie per ciascuna. È una flessibilità organizzativa concessa dal documento, ma accompagnata da un onere di verifica delle competenze che ricade sul datore di lavoro.
Uno degli aspetti più sviluppati del documento — e probabilmente quello con le implicazioni operative più immediate per il patrimonio di scaffalature già installato in Italia — riguarda la valutazione sismica.
Il punto di partenza è la distinzione tra due eventi correlati ma non identici, che richiedono misure di prevenzione diverse. Il collasso della scaffalatura è legato a una progettazione antisismica assente o non corretta, che deve tenere conto della zona sismica del sito, dei carichi effettivamente stoccati e del loro posizionamento, secondo la UNI EN 16681:2016. La caduta dall’alto delle unità di carico, invece, può derivare dallo spostamento orizzontale del pallet rispetto alla scaffalatura durante l’oscillazione sismica — il cosiddetto pallet sliding — oppure dal cedimento del supporto in condizioni di conservazione compromesse.
L’obbligo spesso trascurato. Anche le scaffalature già in uso, installate prima di qualsiasi aggiornamento normativo, devono essere valutate rispetto alla loro idoneità a resistere all’azione sismica prevista per la zona geografica di installazione. È una responsabilità che rientra a pieno titolo nel dovere del datore di lavoro di garantire la sicurezza del luogo di lavoro.
Il compito operativo che ne discende è preciso: rivolgersi al fornitore o al fabbricante originario, in quanto detentore primario dei dati strutturali, oppure — in assenza della documentazione necessaria — affidarsi a un professionista qualificato in grado di caratterizzare il comportamento strutturale della scaffalatura attraverso calcoli e prove sperimentali.
Per un paese in cui la maggior parte del territorio è classificata a rischio sismico, questo chiarimento sposta la valutazione da adempimento episodico, legato al momento dell’installazione, a verifica ricorrente che accompagna tutta la vita utile dell’impianto: in particolare in occasione di modifiche di carico, riconfigurazioni o eventi sismici che possano averne compromesso l’integrità.
Il documento dedica una sezione specifica alle fasi di installazione e modifica, distinguendo con precisione terminologica tra montaggio e riconfigurazione — una distinzione che ha conseguenze dirette sulla responsabilità e sulla documentazione richiesta.
Il montaggio deve essere preceduto da verifiche sul luogo di installazione (conformità della pavimentazione, assenza di ostacoli, giunti o pozzetti che possano compromettere il posizionamento) ed eseguito da una squadra formata, informata e addestrata, composta da almeno tre lavoratori, che operi secondo le indicazioni del fornitore contenute nel manuale di istruzioni. Al termine, l’installatore deve redigere la Dichiarazione di corretto montaggio, che attesta la conformità della configurazione realizzata alle indicazioni del fornitore e va conservata per tutte le successive attività di verifica e manutenzione.
La riconfigurazione — il passaggio da un assetto a un altro, entrambi previsti e progettati dal fornitore, per adattare la scaffalatura a esigenze di stoccaggio mutate nel tempo — riceve un trattamento più severo. Il documento la definisce “un’attività particolarmente delicata e rischiosa”, perché può alterare in modo significativo le prestazioni della struttura in termini di portata e di sicurezza operativa. Per questo ogni modifica deve essere preventivamente approvata dal fornitore originario o da un tecnico abilitato che se ne assuma la responsabilità, e deve essere sottoposta a una nuova verifica delle prestazioni prima del riutilizzo: un passaggio che il PRSES è chiamato a presidiare, aggiornando il registro dei controlli e autorizzando formalmente la rimessa in servizio.
Uno dei chiarimenti terminologici più utili riguarda due termini che nel linguaggio corrente vengono usati come sinonimi, ma che nella pratica normativa individuano perimetri di responsabilità diversi.
Per impiego si intende l’insieme delle attività svolte dal lavoratore in relazione diretta alla scaffalatura: deposito, prelievo, movimentazione delle unità di carico. È l’interazione materiale e quotidiana tra operatore e struttura. Utilizzo è invece un concetto più ampio, che comprende l’impiego ma vi aggiunge tutte le attività correlate al funzionamento in sicurezza del magazzino nel suo complesso: ispezione, manutenzione, gestione dello stoccaggio. La distinzione conta perché sposta l’attenzione dal solo comportamento dell’operatore alla gestione complessiva dell’attrezzatura, distribuendo la responsabilità della sicurezza su un perimetro più ampio di attori.
All’interno di questa sezione emerge un tema tecnico specifico ma di impatto diretto: il rapporto dimensionale tra la spalla della scaffalatura e il pallet stoccato. Le norme UNI EN 15635 e UNI EN 15620 stabiliscono questo rapporto per garantire la stabilità dell’unità di carico e una sporgenza adeguata del pallet rispetto ai correnti, tale da evitare urti tra il carrello elevatore e la struttura durante le operazioni di carico e scarico. È un dettaglio spesso sottovalutato quando in magazzino vengono introdotti pallet con dimensioni non omogenee rispetto a quelle previste in fase di progettazione originaria — una situazione tutt’altro che infrequente nei magazzini che gestiscono flussi merci eterogenei o operano per conto di più clienti.
Il documento affronta infine un tema di crescente attualità economica: l’acquisto di scaffalature dal mercato dell’usato. È possibile installarle e utilizzarle in un luogo di lavoro, ma solo a condizione che il datore di lavoro assuma consapevolmente il ruolo e la responsabilità del fabbricante o fornitore originario, dimostrando e documentando l’idoneità della struttura all’utilizzo previsto. Lo strumento tecnico per farlo è la UNI 11636:2023, che stabilisce il processo di validazione delle attrezzature di immagazzinaggio nel corso della vita utile — validazione statica, di montaggio, documentale e d’uso — e che si applica sia alle scaffalature usate acquistate sul mercato secondario sia a quelle già installate da tempo in azienda.
L’ottava sezione sistematizza un tema su cui la pratica aziendale è spesso disomogenea: la differenza tra le tipologie di ispezione previste per una scaffalatura. Il testo ne individua quattro, ciascuna con una finalità specifica.
Il documento è netto sulle conseguenze dell’assenza di controllo: un danno non rilevato rimane un “punto debole” del sistema, che può reagire in modo imprevedibile alle sollecitazioni ordinarie, con il rischio di deformazioni, spostamenti e, nei casi più gravi, di collasso parziale o totale della struttura.
La tracciabilità è l’altro pilastro. Ogni esito di ispezione deve essere riportato su un registro dei controlli che indica, tra l’altro, l’identificazione della scaffalatura, i riferimenti del fabbricante, la data e il tipo di controllo, e un livello di danno codificato — verde, giallo, rosso — che consente una lettura rapida dello stato dell’impianto anche a chi non abbia partecipato direttamente all’ispezione.
Un ultimo dettaglio operativo riguarda le ispezioni in quota. Quando è necessario superare i due metri di altezza dal pavimento, il documento richiama l’obbligo di utilizzare attrezzature idonee — piattaforme di lavoro elevabili o trabattelli — escludendo esplicitamente sia lo sbarco in quota da queste attrezzature sia, soprattutto, l’arrampicata sulla struttura della scaffalatura, prassi non consentita in nessun caso.
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L’ultima sezione ricompone il quadro documentale che accompagna una scaffalatura dalla progettazione alla dismissione, sottolineando un principio che attraversa tutto il testo: la sicurezza di una scaffalatura non è mai un attributo intrinseco della struttura, ma il risultato di un flusso informativo tracciabile tra utilizzatore, redattore delle specifiche, fornitore e PRSES.
La documentazione che deve essere disponibile in un magazzino con scaffalature
Il documento richiama inoltre un passaggio tecnico di interesse per chi valuta forniture: la dichiarazione di conformità alle norme UNI EN 15512 e UNI EN 16681 da parte del fabbricante presuppone l’esecuzione di prove sperimentali sugli elementi strutturali principali — il montante sottoposto a schiacciamento per carico verticale, il collegamento a terra, la connessione corrente-montante, la rigidezza della struttura di controventatura — i cui riferimenti, con data di esecuzione, dovrebbero essere riportati nel manuale di istruzioni. È una garanzia che l’utilizzatore può richiedere esplicitamente al fornitore, e rappresenta uno dei pochi strumenti concreti per verificare, prima dell’acquisto, che le prestazioni dichiarate siano state effettivamente misurate e non semplicemente calcolate a tavolino.
Il documento pubblicato da Inail, Anima e Aisem non riscrive le regole del gioco: consolida un impianto normativo esistente, lo rende più leggibile e lo ancora a casi reali raccolti sul campo in due anni di attività divulgativa. Il suo valore sta proprio in questo lavoro di traduzione operativa, che sposta l’attenzione da un quadro normativo frammentato — cogente per la sicurezza sul lavoro, volontario per gli aspetti tecnici — a una serie di risposte verificabili su situazioni concrete: la scaffalatura usata, il rischio sismico di un impianto già installato, la sovrapposizione dei ruoli in una piccola impresa.
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