“Industria 4.0”: Novità riguardo al credito di imposta per l’anno 2022

Riportiamo a seguire un breve sunto per quanto riguarda il CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI in base all’ ART. 1, CO. 44, della legge N. 178/2020.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a leggere la Gazzetta Ufficiale del 31/12/2021 LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.
L’art. 1, co. 44, della L. n. 234/2021, modificando direttamente il testo della L. n. 178/2021, dispone la proroga, al periodo 2023 e successivi, del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, sia materiali, sia immateriali. Restano escluse, ad oggi, dalla proroga al 2023 e successivi, le seguenti agevolazioni:

  • il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ordinari, sia materiali, sia immateriali, che cesserà (salvo futuri ripensamenti) con gli investimenti effettuati entro il 31.12.2022 ovvero entro il 30.06.2023 su valida prenotazione al 31.12.2022;
  • il credito d’imposta formazione 4.0, che terminerà con le attività formative effettuate entro il periodo d’imposta in corso al 31.12.2022.

La proroga per gli investimenti in beni materiali “Industria 4.0” Fermo restando il quadro generale dell’agevolazione (che non conosce modifiche sotto i profili oggettivi e soggettivi), gli investimenti riguardanti i beni materiali “Industria 4.0” (di cui al noto Allegato A di cui alla L. n. 232/2016) saranno agevolati, per effetto delle disposizioni recate dalla Legge di Bilancio 2022, anche se effettuati

  • dal 1˚ gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 ovvero
  • fino al 30 giugno 2026, se entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La misura del credito spettante viene, però ridotta alla metà rispetto a quella prevista per gli investimenti realizzati nel 2022 (ovvero al 30 giugno 2023).

Si ricorda che, in precedenza, il credito di imposta era riconosciuto,

  • per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (con possibile estensione al 30 giugno 2022), nella misura del: 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 30% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 e fino a 10 milioni di euro; 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro. Il limite massimo di costi complessivamente ammissibili era pari a 20 milioni di euro;
  • per gli investimenti effettuati dal 1˚ gennaio al 31 dicembre 2022 (ovvero al 30 giugno 2023) era, invece, previsto che il credito d’imposta spettasse nella misura del: 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 20% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 e fino a 10 milioni di euro; 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro.

Il limite massimo di costi complessivamente ammissibili era rimasto fissato a 20 milioni di euro.

Con la Legge di Bilancio 2022, è ora stabilito che, per gli investimenti effettuati nel triennio 2023 – 2025 (ovvero fino al 30 giugno 2026), il credito d’imposta 4.0 è riconosciuto nella misura del:

  • 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro.

Una ulteriore “penalizzazione” rispetto alla disciplina precedente ha riguardato il tetto massimo di costi agevolabili di 20 milioni di euro, che appare non più applicabile in relazione a ciascun periodo d’imposta interessato, ma riguarderà i “costi complessivamente ammissibili” sostenuti nell’intero triennio.

Ciò in quanto la proroga in esame è stabilita, nel nuovo comma 1057-bis della Legge n. 178/2020, in relazione al detto triennio e non distintamente per ciascuno dei periodi d’imposta interessati (come avvenuto in occasione del precedente intervento normativo). Nella relazione tecnica che accompagnava il Disegno di Legge gli effetti di tale proroga venivano, però, illustrati, in un’apposita tabella, indicando il limite massimo di 20 milioni di euro distintamente per ciascun periodo d’imposta interessato.

Tale indicazione indurrebbe a ritenere che gli effetti della disposizione in discorso siano stati calcolati, ai fini del gettito, in coerenza con la stessa indicazione e che in sede interpretativa potrebbe, di conseguenza, essere in tal senso “superato” il disposto normativo.